Città Metropolitana di Bologna - Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

FAQ Territorio rurale


Art. 4.7.3 delle Norme di RUE. Al comma 10 punto secondo, relativo agli edifici incongrui, cosa si intende per “contestuale demolizione di una Su esistente almeno doppia”?

L’art. 4.7.3 prevede che in presenza di edifici incongrui o non utilizzati ai fini agricoli è possibile realizzare fino a 35 mq di ulteriore superficie utile abitativa, (a condizione della contestuale demolizione di una Su esistente almeno doppia), per il ricongiungimento di nuclei di familiari dell’imprenditore agricolo o per alloggi di servizio per ospitare manodopera anche stagionale impiegata nell’azienda, contestualmente alla demolizione dell’edificio incongruo o inutilizzato o inutilizzabile.

Si intende che la superficie abitativa realizzabile è la metà di quella demolita, quindi per realizzare, ad esempio, 35 mq di superficie abitativa occorre demolire almeno 70 mq dell’edificio incongruo.

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