Ambiti urbani consolidati
Non è chiaro cosa si intenda all’ultimo paragrafo del primo comma dell’articolo 4.2.3 : “Gli interventi RC e RE su edifici che siano stati oggetti di rilascio del Permesso di costruire per interventi NC, o comportanti demolizione con ricostruzione o ampliamento dopo l’approvazione del RUE, sono ammessi solo nel rispetto degli indici del sub-ambito di appartenenza.”
L’assunto, che intende escludere l’applicazione di disposizioni straordinarie a interventi condotti ordinariamente dopo l’approvazione del RUE, è confermativo di quanto previsto ai comma 3 e 7 dell’articolo 1.1.6 della Norma di RUE, secondo i quali i presupposti per l’applicazione delle norme di RUE devono sussistere precedentemente alla sua adozione e non possono essere messi in successione interventi tali da determinare, nel loro insieme, opere in contrasto con le norme di RUE.
Per esemplificare, in un edificio in ambito AUC realizzato in forza di un titolo edilizio rilasciato dopo l’approvazione del RUE che abbia sfruttato l’incremento di Su del 20% per il conseguimento dei livelli prestazionali previsti, non sarà possibile in un successivo intervento applicare nuovamente la possibilità dell’incremento.